• Home
  • Codice deontologico broker

Codice deontologico broker

CODICE DEONTOLOGICO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PROFESSIONALE (in conformità al testo proposto dall’A.I.B.A.)

Il presente codice deontologico broker deve considerarsi come guida di condotta a carattere generale, vincolante e inderogabile. L’attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi

SERVIZIO AI CLIENTI

Il Broker deve:
  1. Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine della durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio. In particolare l’importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio.
  2. Assistere il cliente nell’individuazione delle sue necessità assicurative, nell’ambito dell’incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell’obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.
  3. Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.
  4. Rispettare il segreto professionale.
  5. Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.
Il Broker non deve:
  1. Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella propria pubblicità.
  2. Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del Cliente se l’importo della polizza da trattare supera il premio di Euro 25.822,84.

LEALTA’ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI

Il Broker deve:
  1. Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate.
  2. Astenersi dall’appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.
  3. Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.

SOLIDARIETA’ CON I COLLEGHI

Il Broker deve:
  1. Attuare principi di leale concorrenza. In particolare:
    • non deve influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni;
    • non deve accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d’uso;
    • non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;
  2. Promuovere ed accettare in caso di litigio con un collega, l’arbitrato dell’Associazione prima di affidarsi al Tribunale Civile.
  3. Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all’etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l’Associazione di ogni atteggiamento scorretto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni Broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice. Le trasgressioni daranno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell’Associazione. La Segreteria Generale dell’Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico di autoregolamentazione professionale.